COMUNE DI RUOTI

Provincia di Potenza

 

S T A T U T O

C O M U N A L E

 

In conformità alla legge n. 265/99.

 


PARTE PRIMA - ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
IL COMUNE

Il Comune di Ruoti è un ente autonomo territoriale, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto. Ha un' autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. E' l'Ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Basilicata, secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 2
LO STATUTO

Il presente Statuto è la magna carta del Comune e rappresenta la massima espressione di autonomia normativa e organizzativa nell'ambito dei principi e dei valori costituzionali, nonché di principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto è approvato dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art.4 della legge 142/90. Il Consiglio Comunale ne adeguerà il contenuto al processo evolutivo della società in modo da assicurare coerenza tra la forma normativa statutaria e le condizioni socio - economiche e civili della Comunità rappresentata.

ART. 3
IL TERRITORIO

Territorio di Ruoti si estende per chilometri 55.030 e confina con i Comuni di Avigliano, Bella, Baragiano, Picerno e Potenza. Il Palazzo civico è sito nell'agglomerato di Ruoti Capoluogo. Le adunanze di tutti gli Organi e le Commissioni comunali si svolgono nella sede comunale . Solo in via eccezionale, per particolari esigenze, il Consiglio potrà riunirsi in altra sede.

ART. 4
CONFALONE E STEMMA

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Ruoti" . Lo stemma e il gonfalone sono conformi all'allegata stampa della foto computerizzata . Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze , e ogni volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione delle Autorità Comunali , il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali, purchè ricorra un pubblico interesse.

ART. 5
ALBO PRETORIO

Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determine, degli atti e dei manifesti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Segretario Comunale dispone l'affissione degli atti a mezzo dei Messi Comunali i quali ne certificano l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6
FINALITÀ

Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione. Il Comune persegue il recupero delle memorie storiche in tutte le sue forme ed espressioni. Il Comune persegue il recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 23.11.1980.

ART. 7
INDIRIZZI PROGRAMMATICI ED OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

       a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali, esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

       b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di             associazionismo economico e di cooperazione con particolare riferimento ai settori: turismo, commercio, agricoltura,             artigianato, servizi sociali;

       c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona anche con le attività             delle organizzazioni di volontariato;

       d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, idrico, forestali, ambientali, storiche, culturali presenti nel territorio per garantire             alla collettività una migliore qualità della vita;

       e) la tutela e la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio boschivo;

       f ) la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione;

       g) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari             opportunità professionali, culturali, politiche e sociali.

ART. 8
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione ed avvalendosi dell'apporto delle locali formazioni sociali, economiche, sindacali.
Il Comune ricerca in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con gli altri comuni , con la Comunità Montana " Marmo Platano" , con la Provincia di Potenza e con la Regione Basilicata.
I rapporti con detti Enti sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

TITOLO II
ATTIVITÀ E FUNZIONI

ART. 9
LE FUNZIONI PROPRIE

Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità sono individuate dalla legge per settori organici.Esse attengono secondo i fini già enunciati:

       a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
       b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

ART. 10
LE FUNZIONI DELEGATE

Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge nazionale o regionale, può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

ART. 11
PRINCIPI E METODI DI ATTIVITÀ AMMINISTATIVA

Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l' effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 5 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8.6.1990 n. 142.
Il Comune impronta la sua azione al metodo della pianificazione e programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola od associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più razionale decentramento dei servizi.
Gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità attribuendo alla sfera burocratica la gestione amministrativa, e riservando agli organi di governo del Comune i poteri di indirizzo e di controllo, al fine del raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza.


PARTE SECONDA - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I
ORGANI DEL COMUNE

ART. 12
ORGANI

Il Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
Sono organi elettivi con funzione di rappresentanza democratica della Comunità locale.
La legge e lo Statuto disciplinano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi stessi.

ART. 13
CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Ente. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco . Al Sindaco -Presidente- sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente , almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. Alla nomina dei rappresentanti consiliari , quando è prevista la presenza della minoranza , si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

ART. 14
CONSIGLIERI COMUNALI
Diritti Doveri - decadenza

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono . Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenza. A parità di voto sono esercitate dal più anziano di età. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziative e di controllo di Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune delle aziende delle istituzioni da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti e sono tenuti a rispettare il segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale. In mancanza di elezione del suddetto domicilio, per i consiglieri che non risultassero residenti nel territorio comunale, le convocazioni saranno notificate mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del CC . A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90. Entro 30 gg. dalla data di ricevimento di quest'ultima, l'interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e delibera circa la decadenza del consigliere.

ART. 15
SESSIONI E CONVOCAZIONI

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono disposti dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare ed è notificata a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune ovvero, in caso di mancata elezione di domicilio, secondo quanto previsto dal comma 8 del precedente articolo. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. In caso di sessione ordinaria o straordinaria la documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 ore prima della seduta .Tale termine si riduce a 24 ore in caso di convocazione di eccezionale urgenza. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

ART. 16
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale in conformità ai seguenti principi:

       a) fissazione del tempo massimo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni,             con assegnazione di tempi uguali alla maggioranza ed alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

       b) indicazione circa la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni in apertura o chiusura delle sedute.

ART. 17
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il Entro 60 giorni dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 18
COMMISSIONI

Il Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata dalle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

ART. 19
SINDACO

Il Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, a fissare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 20
ATTRIBUZIONE DI AMMINISTAZIONE

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
In particolare il Sindaco:

       a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

       b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il             consiglio comunale;

       c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90;

       d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

       e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

       f ) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di             direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

       g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

ART. 21
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 22
ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

       a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.             Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

       b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti,             nei limiti previsti dalle leggi;

       c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

       d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 23
VICESINDACO

Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, e lo sostituisce nel caso in cui quest'ultimo abbia comunicato la propria assenza ovvero il proprio impedimento  - temporaneo o permanente - a svolgere le funzioni ovvero nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottato ai sensi dell'art. 59 T.U. in materia di ordinamento degli enti locali.

ART. 24
MOZIONI DI SFIDUCIA

Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri segnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 25
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliare. Entro 30 giorni dalla nomina, la commissione relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento. Nei 10 giorni successivi il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione.

ART. 26
GIUNTA COMUNALE

La giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. ln particolare la Giunta esercita le linee di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati e attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività in modo informale.

ART. 27
COMPOSIZIONE

La giunta è composta dal Sindaco e dal numero di assessori nella misura massima prevista dalla legge, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 28
NOMINA

Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli.istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 29
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

ART. 30
COMPETENZE

La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione dal Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

       a) propone al consiglio i regolamenti;

       b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di             bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

       c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

       d) amume attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

       e) elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di nuove tariffe;

       f ) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

       g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e vantaggi economici di qualunque genere a enti             e persone;

       h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

       i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

       k) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

       l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso            l'accertamento della regolarità del procedimento;

       m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando              non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

       n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

       o) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

       p) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la             produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;

       q)
nomina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti             dal consiglio;

       r) approva il Peg su proposta del direttore generale;

       s) adotta tutte le delibere che riguardano argomenti relativi a materie strettamente gestionali e che, tuttavia, presentano scelte di             carattere discrezionale tali da rendere necessaria una decisione dell'organo politico (contributi, incarichi legali e fiduciari di             progettazione, etc...).

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 31
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di contrade. Considera , a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività. Nell'esercizio delle funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
       - le assemblee e consultazioni sulle principali questione di scelta;
       - l'iniziativa popolare in tutti gli ambienti consentiti dalle leggi vigenti.
L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto nr.241.

ART. 32
RIUNIONI ED ASSEMBLEE

Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione , per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nel principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso , appositamente deliberate. Dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
       - per la formazione di comitati e commissioni;
       - per dibattere problemi;
       - per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

ART. 33
CONSULTAZIONI

Il Consiglio e la Giunta Comunale , di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori , gli studenti , le forze sindacali e sociali , nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento , devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

ART. 34
ISTANZE E PROPOSTE

Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. Il Consiglio comunale e la Giunta , entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da un quarto degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

ART. 35
AZIONE REFERENDARIA

Sono consentiti referendum consultivi ,propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale. Non possono essere indetti referendum:
       - in materia di tributi locali e di tariffe;
       - su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
       - su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
I referendum possono essere proposti dal quaranta per cento del corpo elettorale;
I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

ART. 36
DISCIPLINA DEL REFERENDUM

L'apposito regolamento comunale disciplinerà le modalità di svolgimento del referendum.
In particolare il regolamento deve prevedere :
       - i requisiti di ammissibilità;
       - i tempi;
       - le condizioni di accoglimento;
       - le modalità organizzative;
       - i casi di revoca e sospensione;
       - le modalità di attuazione.

ART. 37
CONSULTAZIONI

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 38
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione e semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministativa.
Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonchè forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

ART. 39
DEMANIO E PATRIMONIO

L'apposito regolamento disciplinerà le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART. 40
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. L'apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità con quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs 25.2.95, nr.77 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune ha un servizio di Tesoreria. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59 della legge 8.6.90 nr.142

ART. 41
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

la revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art.40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI
I SERVIZI

ART. 42
FORMA DI GESTIONE

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
       - in economia, quando , per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione           o un'azienda;
       - in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
       - a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione dei servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
       - a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal           Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o nell'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti           pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art.48.

ART. 43
ALTRE FORME DI GESTIONE

Al di là delle forme di gestione davanti individuate e tutte rinvenienti dalla legge nr.142/90,il Comune può avvalersi di tutte le altre forme rappresentate dall'ordinamento giuridico, quali l'appalto, l'affidamento, il finanziamento, la delegazione intersoggettiva, o altre forme societarie oltre quelle per azioni, rispettando il principio di legalità, e quello funzionale e così individuando attività, forme percentuali e procedimenti nonché gli atti idonei a raggiungere nel miglior dei modi il risultato.

ART. 44
GESTIONE ECONOMICA

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti. L'individuazione del liberatorio sarà fatta, nel rispetto delle leggi e regolamenti, ispirandosi di norma a criteri di affidabilità ed esperienza, garantendo in ogni caso la massima partecipazione alle eventuali procedure concorsuali.

ART. 45
CONCESSIONI A TERZI

Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, ovvero ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 46
CONVENZIONI

Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti , ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART. 47
ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 48
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs 19.9.94 , nr.626, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 49
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Comune disciplina, con apposito regolamento , l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c, della legge 23.10.92 nr.421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

ART. 50
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base dei programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

ART. 51
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 52
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE

Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni di Segretario comunale sono disciplinati dalla legge. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art.51-bis della legge nr.142/90, inserito dall'art.6, comma 10, della legge n.127/97. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art.51-bis della legge n.142/90, aggiunto dall'art.6, comma 10, della legge 15.5.97 nr.127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico. In relazione al combinato disposto dell'art.51,comma 3-bis, della legge 8.6.90 nr.142, come modificato dall'art.2, comma 13, della legge 16.6.98, nr.191, e 17, comma 68, lettera c, della legge 15.5.97 nr.127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art.51, c.3, della citata legge nr.142/90.

ART. 53
RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico , tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
       - la presidenza delle commissioni di gara;
       - la responsabilità delle procedure d'appalto;
       - la stipulazione dei contratti;
       - gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, ad eccezione di quelli di cui l'art. 30 co. 3 lettera r,           del presente Statuto;
       - i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura          discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge , dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le          autorizzazioni e le concessioni edilizie;
       -tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di          vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di          prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
       - le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente          manifestazione di giudizio e di conoscenza;
       - gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
       - l'adozione di tutte le ordinanze , con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate all'art.38 della          legge nr.142/90;
       - l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla          competenza del comune;
I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

ART. 54
AVOCAZIONE

Il Sindaco non può revocare, riformare , riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga , il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

ART. 55
UFFICIO DI STAFF

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 56
ENTRATA IN VIGORE

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del Comune per tranta giorni consecutivi ed , inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

ART. 57
MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello statuto cono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle provincie, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ART. 58
INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di dubbi interpretativi riguardanti le norme del presente Statuto, il Consiglio Comunale provvederà a fornire un'interpretazione autentica delle stesse adottando la relativa decisione con la maggioranza necessaria ai fini delle modifiche statutarie.




Ultimo aggiornamento 07-09-2010
a cura della Dott.ssa De Leonardis Vitina