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COMUNE
DI RUOTI
S T A T U T O C O M U N A L E
In conformità alla legge n. 265/99.
TITOLO
I ART. 1 Il Comune di Ruoti è un ente autonomo territoriale, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto. Ha un' autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. E' l'Ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Basilicata, secondo il principio di sussidiarietà. ART. 2 Il presente Statuto è la magna carta del Comune e rappresenta la massima espressione di autonomia normativa e organizzativa nell'ambito dei principi e dei valori costituzionali, nonché di principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto è approvato dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art.4 della legge 142/90. Il Consiglio Comunale ne adeguerà il contenuto al processo evolutivo della società in modo da assicurare coerenza tra la forma normativa statutaria e le condizioni socio - economiche e civili della Comunità rappresentata. ART. 3 Territorio di Ruoti si estende per chilometri 55.030 e confina con i Comuni di Avigliano, Bella, Baragiano, Picerno e Potenza. Il Palazzo civico è sito nell'agglomerato di Ruoti Capoluogo. Le adunanze di tutti gli Organi e le Commissioni comunali si svolgono nella sede comunale . Solo in via eccezionale, per particolari esigenze, il Consiglio potrà riunirsi in altra sede. ART. 4 Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Ruoti" . Lo stemma e il gonfalone sono conformi all'allegata stampa della foto computerizzata . Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze , e ogni volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione delle Autorità Comunali , il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali, purchè ricorra un pubblico interesse. ART. 5 Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determine, degli atti e dei manifesti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Segretario Comunale dispone l'affissione degli atti a mezzo dei Messi Comunali i quali ne certificano l'avvenuta pubblicazione. ART. 6 Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione. Il Comune persegue il recupero delle memorie storiche in tutte le sue forme ed espressioni. Il Comune persegue il recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 23.11.1980. ART. 7 Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali, esistenti
nel proprio ambito e nella comunità nazionale; ART. 8
Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli
strumenti della programmazione ed avvalendosi dell'apporto delle locali
formazioni sociali, economiche, sindacali. TITOLO
II ART. 9
Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità sono individuate
dalla legge per settori organici.Esse attengono secondo i fini già enunciati:
a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale
della comunità operante nel territorio comunale; ART. 10 Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge nazionale o regionale, può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi. ART. 11
Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l' effettiva partecipazione
di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente,
secondo i principi stabiliti dall'art. 5 della Costituzione e dall'art.
6 della legge 8.6.1990 n. 142.
TITOLO
I ART. 12 Il
Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. ART. 13 Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Ente. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco . Al Sindaco -Presidente- sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente , almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. Alla nomina dei rappresentanti consiliari , quando è prevista la presenza della minoranza , si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte i consiglieri di maggioranza e di minoranza. ART. 14 Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono . Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenza. A parità di voto sono esercitate dal più anziano di età. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziative e di controllo di Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune delle aziende delle istituzioni da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti e sono tenuti a rispettare il segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale. In mancanza di elezione del suddetto domicilio, per i consiglieri che non risultassero residenti nel territorio comunale, le convocazioni saranno notificate mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del CC . A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90. Entro 30 gg. dalla data di ricevimento di quest'ultima, l'interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e delibera circa la decadenza del consigliere. ART. 15 L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono disposti dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare ed è notificata a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune ovvero, in caso di mancata elezione di domicilio, secondo quanto previsto dal comma 8 del precedente articolo. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. In caso di sessione ordinaria o straordinaria la documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 ore prima della seduta .Tale termine si riduce a 24 ore in caso di convocazione di eccezionale urgenza. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco. ART. 16 Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale in conformità ai seguenti principi:
a) fissazione del tempo massimo riservato, per ogni seduta, alla trattazione
delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, con assegnazione di tempi
uguali alla maggioranza ed alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni
di voto; ART. 17 Il Entro 60 giorni dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale. ART. 18 Il Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata dalle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento. ART. 19 Il Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, a fissare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. ART. 20
Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare
le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed
è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del
comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori; ART. 21 Il
Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente
presso tutti gli uffici e
servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre
l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali,
le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente,
tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio
comunale. ART. 22
Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio
comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione
quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri; ART. 23 Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, e lo sostituisce nel caso in cui quest'ultimo abbia comunicato la propria assenza ovvero il proprio impedimento - temporaneo o permanente - a svolgere le funzioni ovvero nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottato ai sensi dell'art. 59 T.U. in materia di ordinamento degli enti locali. ART. 24 Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri segnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti. ART. 25 Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliare. Entro 30 giorni dalla nomina, la commissione relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento. Nei 10 giorni successivi il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione. ART. 26 La giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. ln particolare la Giunta esercita le linee di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati e attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività in modo informale. ART. 27
La giunta è composta dal Sindaco e dal numero di assessori nella misura
massima prevista dalla legge, di cui uno è investito della carica di vicesindaco. ART. 28 Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli.istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale. ART. 29 La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. ART. 30 La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione dal Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti; TITOLO
III ART. 31
Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i
cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale
della comunità anche su base di contrade. Considera , a tal fine,
con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con
metodo democratico alle predette attività.
Nell'esercizio delle funzioni e nella formazione ed attuazione dei
propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini,
dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali. ART. 32
Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà
e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali
a norma della Costituzione , per il libero svolgimento in forme democratiche
delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente
a disposizione di tutti i cittadini, gruppi organismi sociali a carattere
democratico che si riconoscono nel principi della Costituzione repubblicana,
che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei.
Le condizioni e le modalità d'uso , appositamente deliberate. Dovranno
precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica
degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio
dei locali pubblici.
Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento
di un corrispettivo.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori,
di studenti e di ogni altra categoria sociale: ART. 33 Il Consiglio e la Giunta Comunale , di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori , gli studenti , le forze sindacali e sociali , nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento , devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi. ART. 34 Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. Il Consiglio comunale e la Giunta , entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da un quarto degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari. ART. 35
Sono consentiti referendum consultivi ,propositivi e abrogativi in materia
di esclusiva competenza comunale.
Non possono essere indetti referendum: ART. 36
L'apposito regolamento comunale disciplinerà le modalità di svolgimento
del referendum. ART. 37 Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. TITOLO
IV ART. 38 Il
Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione
e semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici
dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo
le leggi.
Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere
sulle istanze degli interessati nei modi e termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministativa. TITOLO
V ART. 39 L'apposito regolamento disciplinerà le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari. ART. 40 L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. L'apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità con quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs 25.2.95, nr.77 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune ha un servizio di Tesoreria. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59 della legge 8.6.90 nr.142 ART. 41 la revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art.40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. TITOLO
VI ART. 42
Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva
valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti
forme: ART. 43 Al di là delle forme di gestione davanti individuate e tutte rinvenienti dalla legge nr.142/90,il Comune può avvalersi di tutte le altre forme rappresentate dall'ordinamento giuridico, quali l'appalto, l'affidamento, il finanziamento, la delegazione intersoggettiva, o altre forme societarie oltre quelle per azioni, rispettando il principio di legalità, e quello funzionale e così individuando attività, forme percentuali e procedimenti nonché gli atti idonei a raggiungere nel miglior dei modi il risultato. ART. 44 L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti. L'individuazione del liberatorio sarà fatta, nel rispetto delle leggi e regolamenti, ispirandosi di norma a criteri di affidabilità ed esperienza, garantendo in ogni caso la massima partecipazione alle eventuali procedure concorsuali. ART. 45 Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, ovvero ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale. TITOLO
VII ART. 46 Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti , ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. ART. 47 Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge. TITOLO
VIII ART. 48 Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs 19.9.94 , nr.626, e successive modifiche e integrazioni. ART. 49 Il Comune disciplina, con apposito regolamento , l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c, della legge 23.10.92 nr.421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti. ART. 50 Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base dei programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune. ART. 51 Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. ART. 52 Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni di Segretario comunale sono disciplinati dalla legge. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art.51-bis della legge nr.142/90, inserito dall'art.6, comma 10, della legge n.127/97. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art.51-bis della legge n.142/90, aggiunto dall'art.6, comma 10, della legge 15.5.97 nr.127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico. In relazione al combinato disposto dell'art.51,comma 3-bis, della legge 8.6.90 nr.142, come modificato dall'art.2, comma 13, della legge 16.6.98, nr.191, e 17, comma 68, lettera c, della legge 15.5.97 nr.127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art.51, c.3, della citata legge nr.142/90. ART. 53
Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi
secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano
al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli
organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita
al personale dipendente.
Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente
non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico , tra i quali
in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
ART. 54 Il Sindaco non può revocare, riformare , riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga , il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente. ART. 55 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. TITOLO
IX ART. 56 Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del Comune per tranta giorni consecutivi ed , inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune. ART. 57 Le modifiche dello statuto cono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle provincie, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. ART. 58 In caso di dubbi interpretativi riguardanti le norme del presente Statuto, il Consiglio Comunale provvederà a fornire un'interpretazione autentica delle stesse adottando la relativa decisione con la maggioranza necessaria ai fini delle modifiche statutarie. |
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Ultimo aggiornamento 07-09-2010 a cura della Dott.ssa De Leonardis Vitina |